Matrimonio misto e separazione. Chi è il Giudice competente?

Dal Rappoto 2013 Caritas e Migrantes si rileva che in Italia dal 2011 al 2012 si è registrata una leggera ripresa dei matrimoni in cui uno o entrambi gli sposi sono di origine straniera (pari a 30.724 nozze). Anche i nati da entrambi i genitori stranieri sono aumentati nel 2012 raggiungendo quasi le 80.000 unità (il 15% del totale delle nascite in Italia). Se poi a questi si aggiungono i figli nati da coppie miste, si arriva a poco più di 107.000 nati da almeno un genitore straniero (il 20,1% del totale delle nascite nel 2012). Nonostante le evidenti difficoltà che queste coppie devono affrontare a causa di mentalità diverse, che faticano a raggiungere un compromesso sui tanti aspetti della vita, il fenomeno del matrimonio misto è in crescita. Le famiglie con almeno un componente non italiano sono pari al 6,9%, dato triplicato negli ultimi dieci anni. L’ultimo studio dell’Istat evidenzia che nel caso dei matrimoni misti le unioni sono ancora più a rischio. Almeno 8 unioni su 10 si sciolgono, contro il 50% dei matrimoni tra italiani.

Per tale ragione è utile offrire una paronamica semplice e pratica per l’individuazione del Giudice competente in tutti i casi di separazioni nel caso in cui uno dei coniugi o entrambi siano stranieri.

La regola generale, se i due coniugi sono italiani è che la domanda di separazione va proposta al tribunale dell’ultima residenza della coppia.

Nel caso di coppie straniere o miste, si applica la legge italiana in tutti questi casi:

  • entrambi stranieri residenti in Italia o il matrimonio sia stato celebrato in Italia;
  • entrambi stranieri di cui il coniuge convenuto sia domiciliato o residente in Italia;
  • uno dei due coniugi sia Italiano.

In tutti questi casi il giudice territorialmente competente è così individuato:

  1. entrambi residenti in Italia con la stessa residenza: è competente territorialmente il Giudice dell’ultima residenza ( Es. coppia di stranieri che avevano la propria residenza abituale a Roma è competente il tribunale di Roma).
  2. coniugi con residenza diversa, è competente il giudice del luogo di residenza del coniuge convenuto (es. Marito residente a Roma chiede la separazione alla moglie residente a Milano: è competente il Tribunale di Milano); nel caso in cui il coniuge convenuto sia irreperibile o residente al di fuori dell’Unione Europea è competente il Tribunale del luogo in cui vive il coniuge che chiede la separazione.
  3. se entrambi i coniugi sono residenti extra U.E. Il ricorso può essere depositato in qualunque tribunale.
  4. se entrambi i coniugi sono residenti o cittadini dell’Unione Europea, invece, si apre un ventaglio di ipotesi:
  5. a) se i coniugi o solo uno di essi risiede abitualmente in uno Stato membro è competente il Giudice dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale dei coniugi o in cui si trova la residenza abituale del coniuge conveuto; se i coniugi non risiedono più in uno Stato membro è competente il Giudice dello Stato in cui i coniugi avevano l’ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora;
  6. b) in caso di domanda congiuta è competente il Giudice dello Stato membro in cui uno dei due coniugi risiede;
  7. c) se l’attore (colui che chiede la separazione) risiede abitualmente o ha risieduto per almeno un anno nel periodo immediatamente precedente alla domanda in uno Stato UE o per almeno 6 mesi (nel caso in cui sia anche cittadino dello stesso Stato membro) è competente lo Stato in cui l’attore risiede;

La legge straniera si applica quindi nei casi in cui entrambi i coniugi siano stranieri e la vita matrimoniale sia svolta prevalentemente all’estero ove tale legge preveda la separazione dei coniugi; in mancanza sia applica la legge italiana.

Avv. Maria Carmela Cicchiello